1. Le autorita' competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunita'. Inoltre, gli organismi regionali o interstatali e le imprese sono responsabili, per quanto li riguarda, dell'esecuzione dei progetti da essi presentati. 2. I governi degli Stati associati e, se del caso, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati, sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di cooperazione tecnica presentate dai governi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art17 · fonte su Normattiva