L'unita' di conto definita all'articolo 1 restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parita' di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale, in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla suddetta modifica. Qualora uno o piu' Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio delle Comunita' europee esaminera' la situazione creatasi ed adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
