Art. 26 — Unità di conto
1. L'unita' di conto contemplata all'articolo 6 della presente Convenzione e' il diritto speciale di prelievo cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme menzionate all'articolo 6 sono convertite nella moneta nazionale di uno Stato in base al valore di tale moneta alla data della sentenza o ad una data convenuta fra le parti. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente che e' membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in oggetto per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente che non e' membro del Fondo monetario internazionale e' calcolato secondo il criterio fissato da tale Stato. 2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale, e la cui legislazione non consente loro di applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, possono, al momento della firma o della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o anche in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione e applicabili sull'intero loro territorio sono fissati a: 12.500 unita' monetarie per collo o per unita' di carico o 37,5 unita' monetarie per chilo di peso lordo di merci. 3. L'unita' monetaria prevista al paragrafo 2 del presente articolo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle somme indicate al paragrafo 2 e' effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in causa. 4. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 del presente articolo vanno effettuati in modo da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto all'articolo 6. Al momento della firma o di depositare il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o nel valersi dell'opzione loro offerta dal paragrafo 2, del presente articolo, nonche' ogni qualvolta un mutamento interviene nel loro metodo di calcolo o nel risultato della conversione, gli Stati contraenti sono tenuti a trasmettere al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o i risultati di tale conversione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, a seconda del caso.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
