1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art4 · fonte su Normattiva