Art. 13 (Prtotocollo n. 8)
Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunita' di rito. Essi godono in specie dell'immunita' per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa. La Corte puo' togliere i privilegi e le immunita' di cui al primo comma, quando ritenga che cio' non pregiudichi l'interesse della causa.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
