Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunita' di rito. Essi godono in specie dell'immunita' per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa. La Corte puo' togliere i privilegi e le immunita' di cui al primo comma, quando ritenga che cio' non pregiudichi l'interesse della causa.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art13 · fonte su Normattiva