In caso d'impedimento di un giudice questi e' sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all'articolo 11, terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione e' garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorita'.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
