In caso d'impedimento di un giudice questi e' sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all'articolo 11, terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione e' garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art6 · fonte su Normattiva