1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, dei loro progetti e programmi di sviluppo nonche' degli interventi per i quali intendono sollecitare un concorso finanziario della Comunita'. Essi comunicheranno tutte le modificazioni successivamente intervenute. 2. Per ciascun progetto o programma per il quale e' chiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 19 e per le domande di anticipazioni ai sensi dell'articolo 21, e' sottoposto alla Comunita' un fascicolo da parte dello Stato associato o dal gruppo di Stati associati interessati, ovvero, con l'accordo di quest'ultimo, da parte della impresa o organismo regionale o interstatale interessato. Tuttavia, la Comunita' puo' proporre progetti o programmi di cooperazione tecnica. Essa chiede l'accordo preliminare dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati sulle grandi linee di tali progetti o programmi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art22 · fonte su Normattiva