di viaggio 1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonche' al Cancelliere e al personale della Cancelleria saranno rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. 2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un'indennita' di trasferta giornaliera che coprira' tutte le spese di vitto, alloggio, mance e altre spese personali. L'indennita' di trasferta giornaliera sara' stabilita dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art8 · fonte su Normattiva