Istituzione del giudice di pace

Art. 10-quater — Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario.

Testo vigente dal 30 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art10quater · fonte su Normattiva