Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli articoli 12 e 13: il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito; il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
