1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto al fine di stabilire e di controllare le modalita' di realizzazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Malesia e nella Repubblica italiana. 2. Il Comitato Congiuntivo sara' costituito dai rappresentanti di entrambi i Governi.
Testo vigente dal 23 aprile 1997
