fine di stabilire e di controllare le formalita' di attuazione dell'Accordo le parti Contraenti decidono di comune accordo di istituire un Comitato congiunto che si riunira' almeno una volta ogni tre anni, alternativamente a Singapore ed a Roma. In pendenza della formalita' di cui all'art. 7 seguente, entrambe le Parti possono adottare ogni provvedimento amministrativo al fine di dare inizio, nel quadro delle loro disposizioni interne pertinenti, ad attivita' di cooperazione compatibili con il contenuto specifico del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art6 · fonte su Normattiva