1. Le Parti Contraenti converranno sulla creazione di una Commissione mista al fine di stabilire e di controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente nella Repubblica Socialista del Vietnam e nella Repubblica italiana. 2. La Commissione Mista sara' costituita dai rappresentanti di entrambi i Governi.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
