ARTICOLO IV 1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto per stabilire e controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo, e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Bangladesh. 2. Il Comitato Congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei due Governi.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
