[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzionedei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Luanda 16 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105~accordo-art25 · fonte su Normattiva