La legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, non concerne che la formalita' con cui viene attestata l'autenticita' della firma, la legale qualita' del firmatario dell'atto e, se necessario, l'identita' del sigillo o del timbro apposto sull'atto.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106~convenzione-art3 · fonte su Normattiva