1. Qualora le autorita' dello Stato sul cui territorio l'atto viene esibito, abbiano seri e fondati dubbi sulla autenticita' della firma, sulla legale qualita' del firmatario dell'atto, o sull'identita' del sigillo o del timbro, esse possono richiedere informazioni direttamente all'autorita' centrale competente, designata conformemente all'articolo 5, dello Stato da cui proviene l'atto o il documento. Le domande d'informazione devono limitarsi ai casi eccezionali ed essere sempre motivate. 2. Le domande d'informazione sono, nella misura del possibile, accompagnate dall'originale o da una fotocopia dell'atto. Le domande e le risposte non possono essere gravate da alcuna tassa, diritto o spesa.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106~convenzione-art4 · fonte su Normattiva