Art. 5 (Convenzione)
Ciascuno Stato contraente designera', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, l'autorita' centrale incaricata di ricevere e trasmettere le domande d'informazione di cui all'articolo 4. Esso indica la o le lingue in cui detta autorita' accetta le domande d'informazione.
Testo vigente dal 11 maggio 1990
