Ciascuno Stato contraente designera', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, l'autorita' centrale incaricata di ricevere e trasmettere le domande d'informazione di cui all'articolo 4. Esso indica la o le lingue in cui detta autorita' accetta le domande d'informazione.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106~convenzione-art5 · fonte su Normattiva