[1]La presente Intesa entrera' in vigore alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi. b. In caso di recesso della presente Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 7. c. La presente Intesa puo' essere modificata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Budapest il 7 aprile 1993. in due originali in lingua italiana ed ungherese, essendo ambedue i testi egualmente autentici.

[2]PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE IL SEGRETARIO GENERALE/DNA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE DEGLI AFFARI ECONOMICI

[3](Gen. SA. Luciano MELONI) (Dr. Sandor TURJAN)

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art11 · fonte su Normattiva