[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Avra' una durata indeterminata, con facolta' di recesso, su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. b. I contratti eventualmente in essere alla data di recesso avranno comunque esecuzione secondo i principi e le modalita' in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 1 0. c. Nel caso di controversie relative alla interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito delle delegazioni di cui agli articoli 4 e 5 e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali. d. Le Parti contraenti possono, di comune accordo, decidere in ogni momento di apportare modifiche e integrazioni al presente Accordo. Le modifiche concordate entrano in vigore in conformita' con le procedure di cui al punto a. di questo articolo. e. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bologna, il 9 settembre 1996, in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLlCA ITALIANA REPUBBLICA DI SLOVENIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art12 · fonte su Normattiva