[1]Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate comunicazioni dell'avvenuto espletamento delle relative procedure all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti. b. Il presente Memorandum rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi a quell'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di recesso. c. In caso di recesso dal presente Memorandum, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 7. d. Il presente Memorandum puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Roma il 4 novembre 1994, in due originali in lingua italiana, inglese ed hindi. I testi sono ugualmente autentici. In caso di dispute, prevarra' il testo in lingua inglese.

[2]PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA

[3]IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE L'AMBASCIATORE DELL'INDIA NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]KULDIP SAHDEV

[6]Generale Franco ANGIONI

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;103~memorandum-art11 · fonte su Normattiva