due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni piu' opportune su problemi e/o argomenti riguardanti: a. gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni; b. le richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
