due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni piu' opportune su problemi e/o argomenti riguardanti: a. gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni; b. le richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art8 · fonte su Normattiva