Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base della presente Intesa, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente: Repubblica Italiana Repubblica Ungherese SEGRETO o SECRET Tithos RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL Szigoruan Bizalmas RISERVATO o RESTRICTED Bizalmas d. Le Parti garantiscono che i documenti i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito della finalita' della presente Intesa. e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito della presente Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. f. Visite Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art7 · fonte su Normattiva