[1]La cooperazione tra le Parti, nel quadro del presente Accordo, sara' attuata in conformita' alle legislazioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

[2]Le Parti decideranno, di comune intesa, la partecipazione di Paesi Terzi ai progetti congiunti italo-russi, elaborati nell'ambito del presente Accordo.

[3]Nell'attuazione della cooperazione, prevista dal presente Accordo, le Parti o gli organi delegati, approveranno gli appositi documenti che dovranno prevedere i diritti reciproci, le competenze e ogni altra condizione della cooperazione.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397~accordo-art2 · fonte su Normattiva