Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni". Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000". Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dai seguenti: "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991. 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale. 16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"". E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2022

    Questione inammissibile
    28 novembre 2022

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica con la decisione indicata in epigrafe; 2)…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 364/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata,…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/1997

    Questione infondata
    3 luglio 1997

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),…

    Art. 3 cost. · Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 1 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art1 · fonte su Normattiva