Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~art9 · fonte su Normattiva