delle Parti 1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso:

  • a)L'efficacia e lo status della presente Convenzione;
  • b)Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione;
  • c)La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 6;
  • d)Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;
  • e)Le presentazioni di proposte delle Parti' di cui all'articolo 8, e
  • f)Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5. 2. Il primo incontro delle Parti sara' convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione. 3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' un incontro speciale delle Parti. 4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualita' di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art11 · fonte su Normattiva