di dispute 1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte puo' portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione. 2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di prescrizione per ogni procedura concordata. 3. Il presenta articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art10 · fonte su Normattiva