e Recesso 1. La presente Convenzione sara' di durata illimitata. 2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranita' nazionale, avra' il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Dara' preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di recesso includera' una completa spiegazione delle ragioni di questo recesso. 3. Tale recesso avra' effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna in un conflitto armato, il recesso non avra' effetto prima della fine del conflitto armato. 4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intacchera' in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto internazionale.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art20 · fonte su Normattiva