[1]e recesso

[2]1. Il presente Trattato ha durata illimitata. 2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale comunichera' tale notifica a tutti gli altri Stati Parte. La notifica puo' anche essere accompagnata da una spiegazione delle motivazioni del recesso e avra' effetto novanta giorni dopo la ricezione della notifica di recesso da parte del Depositario, a meno che tale notifica non indichi una data posticipata. 3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi, compresi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art24 · fonte su Normattiva