ARTICOLO IX DURATA E RECESSO 1. Il presente Trattato ha una durata illimitata. 2. Ciascun Stato Parte, esercitando la sua sovranita' nazionale, ha diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che avvenimenti eccezionali rilevanti per l'oggetto del presente Trattato hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 3. Il recesso si effettua notificando un preavviso di sei mesi a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La notifica del recesso include un'esposizione dell'avvenimento o degli avvenimenti eccezionali che secondo lo Stato Parte hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

Testo vigente dal 14 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;484~trattato-artix · fonte su Normattiva