Art. 12 (Accordo) — Danni e Compensazioni
1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sara' definito di comune accordo tra le Parti. 2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sara' sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 25 giugno 2026
