1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sara' definito di comune accordo tra le Parti. 2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sara' sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art12 · fonte su Normattiva