[1]Oggetto
[2]1. La Repubblica italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire. 2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica italiana. 3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresi' applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in pool e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.
Testo vigente dal 11 febbraio 1978
