[1]Oggetto

[2]1. La Repubblica italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire. 2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica italiana. 3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresi' applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in pool e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.

Testo vigente dal 11 febbraio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1063~art2 · fonte su Normattiva