1. - Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese libiche esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. - Il Governo della Repubblica araba di Libia si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Libia. 3. - L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica a favore delle imprese italiane e delle imprese libiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool e ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito di dette imprese.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
