La presente convenzione e' soggetta a ratifica o approvazione conformemente alle relative disposizioni costituzionali in vigore nei due Stati contraenti ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Essa avra' effetto per i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato a partire dal 1 gennaio 1966.
Testo vigente dal 18 aprile 1975
