La presente convenzione e' soggetta a ratifica o approvazione conformemente alle relative disposizioni costituzionali in vigore nei due Stati contraenti ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Essa avra' effetto per i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato a partire dal 1 gennaio 1966.

Testo vigente dal 18 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~convenzione-art3 · fonte su Normattiva