[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un periodo di cinque anni data in cui la Convenzione e' entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubbluca Italiana Repubblica Greca

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445~art31 · fonte su Normattiva