[1]Surroga
[2]Nel caso in cui una Parte contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, essa verra', da quest'ultima Parte, riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo.
Testo vigente dal 24 aprile 1997
