[1]Modalita' dei trasferimenti
[2]1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti dovranno avvenire in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 dell' articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Le disposizioni contenute nel presente accordo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale. A tale scopo l'autorita' competente di ciascuna Parte contraente si impegna a fornire ogni utile informazione su richiesta dell'altra.
Testo vigente dal 24 aprile 1997
