Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente risconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 20 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;177~accordo-art7 · fonte su Normattiva