ARTICOLO VII Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente - od una sua istituzione - abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da, effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli IV, V e VI del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artvii · fonte su Normattiva