[1]relative ai trasferimenti
[2](1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
