[1]relative ai trasferimenti

[2](1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art8 · fonte su Normattiva