- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Essi dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5. 2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio del quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;113~accordo-art8 · fonte su Normattiva