ed immunita' 1. La Convenzione sui Privilegi e, le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale il 13 febbraio 1946, alla quale il Governo italiano e' parte, sara' applicabile alla Conferenza mutatis mutandis. In particolare i rappresentanti, delle Parti di cui al paragrafo 1(a) del precedete Articolo 2, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, i funzionari del Segretariato e gli altri funzionari delle Nazioni Unite che espletano mansioni in relazione alla Conferenza godranno dei privilegi e delle unita' di cui agli Articoli V e VII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, e ciascun esperto in missione per le Nazioni Unite in relazione alla Conferenza godra' dei privilegi e delle immunita' previsti agli Articoli VI e VII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. 2. I rappresentanti degli Stati osservatori, di cui al paragrafo 1(b) del presente Articolo 2, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. 3. I rappresentanti delle agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica godranno dei privilegi e delle immunita' previsti dalla Commissione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate del 21 novembre 1947 o dall'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica del 1 luglio 1959, a seconda dei casi. 4. Gli altri osservatori di cui al paragrafo 1(d) ed (e) del precedente Articolo 2 godranno, dell'immunita' da procedimenti legali per quanto riguarda le parole da essi pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in relazione con la loro partecipazione alla Conferenza. 5. Il personale fornito dal Governo ai sensi del precedente Articolo 8 godra' dell'immunita' da procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in veste ufficiale in relazione alla Conferenza. 6. Fermi restando i paragrafi precedenti del presente Articolo, tutte le persone che svolgono delle mansioni in relazione alla Conferenza, ivi comprese quelle di cui all'Articolo 8, e quelle invitate alla Conferenza, godranno dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni necessarie per esercitare indipendentemente le loro mansioni in relazione alla Conferenza. 7. Tutte le persone di cui all'Articolo 2 avranno il diritto di entrare ed uscire dall'Italia, e non verranno frapposti ostacoli al loro transito da e verso l'area della Conferenza. Ad esse saranno concesse agevolazioni per la rapidita' di viaggio. I visti ed i permessi di entrata, ove richiesti saranno concessi gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile. Saranno inoltre adottate disposizioni volte a far si' che, per la durata della Conferenza, i visti vengano consegnati al punto di arrivo a coloro che non hanno potuto ottenerli precedentemente. 8. I locali della Conferenza e l'accesso ad essi saranno soggetti all'autorita' ed al controllo del Segretariato, di concerto con la FAO, con l'assistenza del Governo, come specificato al precedente Articolo 5, a condizione che l'esercizio di tali autorita' e controllo non ostacoli in alcun modo lo svolgimento delle ordinarie funzioni della FAO e del suo personale. I locali saranno inviolabili per la durata della Conferenza, per la fase preparatoria ed il periodo di chiusura. 9. Il Governo consentira', per uso immediatamente precedente, successivo e contemporaneo alla Conferenza, l'importazione temporanea in esenzione da tasse e da imposte, di tutte le attrezzature, ivi comprese quelle audio, video, fotografiche e tecniche di altro genere, al seguito dei rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati presso la Conferenza e da usare in relazione alla Conferenza stessa, ed eliminera' i dazi e le imposte sulle importazioni per le forniture necessarie alla Conferenza. Se del caso, esso rilascera' immediatamente ogni permesso necessario per le importazioni e le esportazioni.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art11 · fonte su Normattiva