' 1. Il Governo sara' tenuto a trattare ogni azione, istanza o altre richieste avanzate nei confronti del Segretariato, delle Nazioni Unite o dei loro funzionari e dovute a: (a) danni a persone o danni o perdita di proprieta' nei locali di cui all'Articolo 3; (b) danni a persone o danni o perdita di proprieta' da, o subiti usando i servizi di trasporto di cui all'Articolo 7; (c) l'impiego per la Conferenza del personale di cui all'Articolo 8. 2. Il Governo mallevera' il Segretariato, le Nazioni Unite e altri loro funzionari per tali azioni, istanze o richieste.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art10 · fonte su Normattiva