della FAO 1. Il Governo puo' chiedere l'assistenza della FAO nell'espletare le mansioni di competenza, di cui al presente Accordo, compresa la fornitura di locali, al personale ed altri servizi come delineato all'Appendice A del presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. A tale riguardo, il Segretariato aiutera' il Governo nel tenere al corrente la FAO circa le esigenze specifiche del Segretariato relative alla Conferenza delle Parti. Dando esecuzione al presente Accordo, la FAO conviene di fornire i locali le attrezzature, il personale e o altri servizi in conformita' con l'Appendice A", ed il Governo conviene di coprire le spese sostenute dalla FAO, in conformita' con l'Appende "A". Il Governo e la FAO si adopereranno al meglio per tenere il Segretariato al corrente delle iniziative da esse prese ai sensi del presente Articolo. 2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, il Governo ed il Segretariato, convengono che ciascuno degli eventuali accordi presi in conformita' al presente Articolo, comprendenti o meno tutti o parte degli elementi di cui all'Appendice "A" non interferiranno in alcun modo, ne' costituiranno una deroga agli obblighi assunti dal Governo nel presente Accordo o altrove relativamente alla Conferenza e che tali obblighi resteranno pienamente in vigore ed avranno effetto fra il Governo ed il Segretariato.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art12 · fonte su Normattiva