di polizia Il Governo fornira' a sue spese i servizi di polizia che potranno essere necessari per garantire l'efficiente svolgimento della Conferenza senza interferenza di alcun tipo. Tali servizi di polizia saranno posti sotto la diretta supervisione ed il controllo di un alto ufficiale, fornito dal Governo. 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 8 dell'Articolo 11, la sicurezza all'interno dei locali della FAO, necessaria in relazione alla Conferenza, sara' fornita dalla FAO di concerto con il Segretariato, al fine di garantire un efficiente funzionamento senza interferenze di alcun tipo. Tale sicurezza sara' fornita sotto la supervisione ed il controllo diretti del Servizio di Sicurezza della FAO, che nominera' un Ufficiale addetto alla Sicurezza della Conferenza, che controllera' la sicurezza della Conferenza e fungera' da Ufficiale di Collegamento con il Governo. 3. Il Funzionario del Governo lavorera' in stretta collaborazione con l'Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza in modo tale da garantire un'adeguata atmosfera di sicurezza e tranquillita'.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art5 · fonte su Normattiva