[1]della concorrenza

[2]Le parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettive di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte. Le parti dovrebbero scambiarsi opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimento.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art20 · fonte su Normattiva