Le parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, alla promozione dell'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art21 · fonte su Normattiva