[1]in materia di diritti umani

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:

  • a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
  • b)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
  • c)il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
  • d)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
  • e)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art35 · fonte su Normattiva