[1]in materia di diritti umani
[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:
- a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
- b)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
- c)il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
- d)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- e)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Testo vigente dal 20 giugno 2016
