[1]in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti concordano sulla necessita' di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di tutte le attivita' illecite, come il traffico di droga e la corruzione. 2. Le parti due convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force "Azione finanziaria" (FATF).

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art34 · fonte su Normattiva